E' necessario leggere l'informativa e accettare le condizioni per
poter effettuare l'accesso.
I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo
negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del
regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In
particolare, il titolare DEVE SEMPRE specificare i dati di
contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei
dati-Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica
del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se
quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento,
nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso
affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di
un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si
utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche
clausole contrattuali modello, ecc.). Il regolamento prevede
anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire
un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il
titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o
i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e
il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati
(anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve
indicare anche la logica di tali processi decisionali e le
conseguenze previste per l'interessato.